Sistema Idroviario

Normativa

Per quanto concerne la regolamentazione della navigazione è necessario tenere in considerazione 3 livelli differenti ma collegati tra loro.

Sul piano internazionale esistevano inizialmente 2 differenti convenzioni (relative ai 2 fiumi di maggiore utilizzo in passato: Reno e Danubio) poste al fine di regolare la navigazione interna sulle 2 vie di comunicazione: la Convenzione di Mannheim 1868 successivamente modificata e divenuta Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR) e la Convenzione di Belgrado del 1948 tra tutti gli stati attraversati dal Danubio. Il diritto comunitario ha cercato di adattarsi alle soluzioni proposte da questi 2 testi ed inoltre ha regolato i trasporti nel Trattato sul’Unione Europea al titolo V negli articoli da 70 ad 80 ed ha infine aderito nel 2008 alla Convenzione di Belgrado chiedendo una modifica del testo dell’art. 71 (TUE). Sono inoltre da ricordare le direttive CE sui servizi d'informazione fluviale (RIS), in fase di realizzazione anche nel sistema padano veneto, e sui requisiti tecnici e di sicurezza (merci pericolose ADN) per le navi della navigazione interna che forniscono una cornice informativa per tutte le vie navigabili della Comunità, compreso il Reno.
La normativa qui esposta risulta rilevante se si considera che il Sistema Idroviario dell’Italia del Nord potrebbe essere oggetto di traffico fluvio-marittimo proveniente dalle coste di Slovenia e Croazia.
In ambito nazionale è in vigore il Codice della Navigazione nel quale è presente una parte comune in cui sono presenti norme che si adattano sia all’ambito marittimo che a quello interno ed uno specifico regolamento allegato al Codice specificamente dedicato all’ordinamento amministrativo della navigazione interna. Per le zone di “grigie” in cui il marittimo si confonde con l’interno, come ad esempio alle foci del Po, all’art. 24 è previsto un regime speciale per la navigazione promiscua secondo il quale il naviglio interno che entra in acque marittime osserva le regole ed è sottoposto alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima e viceversa.
L’ultimo livello, è quello regionale che tuttavia può essere anche provinciale o comunale in relazione alle disposizioni considerate. Esiste a livello regionale una generale disciplina della navigazione che viene localmente specificata da vari enti territoriali coinvolti. E’ tuttavia compito della Regione Lombardia definire il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attivare le potenzialità del sistema idroviario dell’Italia del Nord quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo. Inoltre, la Regione definisce le modalità per l' utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate e disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne. La Provincia invece ha il compito di tenere i registri del naviglio interno e di certificare la capacità professionale degli operatori commerciali della navigazione interna. Infine, per ciò che concerne l’aspetto idraulico del Po, AIPO svolge le attività ad esso collegate che consistono nella progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria.

Da un esame approfondita della Normativa inerente la navigazione interna è possibile constatare la generale mancanza di una visione strategica del Sistema Idroviario, sia a livello normativo, che amministrativo e pianificatorio, specialmente a riguardo degli interventi infrastrutturali.
Le competenze sono spesso divise sulle varie parti del Sistema Idroviario e non interagiscono, le regolamentazioni sono poco unitarie e manca un piano complessivo di sviluppo. Uno dei principali problemi riguarda le competenze e la gestione delle operazioni nell’area fluvio-marittima, in cui la mancata integrazione è ancor più grave. Tra le modifiche normative suggerite, e riprese anche nel Piano Generale del Sistema Idroviario del Nord Italia, quella considerata più importante è l’equiparazione della navigazione sotto costa alla navigazione interna, evitando così la necessità dell’utilizzo di rimorchiatori marittimi in aggiunta o in sostituzione agli spintori in dotazione, ed aggirando altresì il problema dei pilotaggi marittimi. Altra sentita necessità riguarda la rimozione di prescrizioni affliggenti i natanti fluviali in entrata nei porti marittimi (es. pilotaggi, ormeggi, CO2 tax ecc.), che favoriscono il competitor gomma.