Sistema Idroviario

Intesa Interregionale per la navigazione interna sul fiume Po

In attuazione del Piano Generale dei Trasporti, la Legge 380/90 ha previsto la realizzazione del Sistema Idroviario dell’Italia del Nord rappresentando la norma fondamentale su cui si basa l’attuale assetto istituzionale del Sistema Idroviario dell’Italia del Nord ed integra il DPR 616/78, che prevede che le Regioni che si affacciano sul Po e sulle idrovie collegate, riunite in intesa, svolgano le funzioni di comune interesse in materia di navigazione interna. In questo quadro, attraverso una convenzione modificata più volte, è dal 1978 che l’Intesa Interregionale per la Navigazione Interna, sottoscritta dalle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, svolge un coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia.

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha successivamente conferito alle Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) la gestione del Sistema Idroviario.
I soggetti coinvolti nella realizzazione del Sistema Idroviario dell’Italia del Nord sono quindi lo Stato, attraverso la competente struttura ministeriale, e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
Le Regioni, quindi, si pongono quali Enti attuatori degli interventi finanziati e, in tale loro qualità, come puntualizzato da decreto ministeriale, “sono uniche responsabili della regolarità delle procedure di gara, dell’aggiudicazione, della gestione dei rapporti con gli appaltatori, dell’esecuzione dei lavori, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni, degli eventuali danni dipendenti dall’esecuzione stessa, nonché della corretta ed efficiente gestione dei fondi erogati dal Ministero dei trasporti e della navigazione”.

Le funzioni amministrative relativamente al Po ed alle idrovie collegate sono esercitate dall’Intesa Interregionale per la navigazione interna del fiume Po e idrovie collegate. Secondo l’art. 3 della nuova convenzione sottoscritta nel 1999 dalle 4 regioni facenti parte dell’intesa (Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), le attività che l’intesa svolge consistono:
a)    nell'acquisto, nella costruzione, nella manutenzione, nella riparazione e nel funzionamento di mezzi;
b)    meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
c)    nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio) e dragaggio delle vie navigabili, compresa la rimozione di materiali sommersi;
d)    nella manutenzione, nel ripristino e nell'adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
e)    nella manovra delle conche di navigazione;
f)    nel servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie navigabili;
g)    nella gestione ed uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione;
h)    nella gestione delle opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi ad altre attività strettamente correlate alla navigazione;
i)    negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;
j)    nell'assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni e attività;
k)    nell'adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività;
l)    nella polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
m)    nell'intrattenere rapporti con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
n)    in iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne, sia di natura commerciale che turistico-ricreative;
o)    nella organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il settore;
p)    nello svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonchè di pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
q)    nella programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
r)    nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività.

L’Intesa pertanto si pone in collegamento con l’amministrazione statale al fine di ripartire annualmente, tra i partecipanti all’intesa, competenze e fondi destinati alla navigazione interna.